Lo
spostamento a settembre della votazione del DDL è il frutto della decisa
opposizione al DDL espressa da tutta l'Università: CRUI, Conferenze dei
Presidi, Senati Accademici e Consigli di Amministrazione, Consigli di Facoltà
e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie
della docenza.
Questo rinvio consente la tempestiva ripresa della mobilitazione
per
ottenere il RITIRO definitivo di un provvedimento, inemendabile e
devastante,
con il quale si vuole finire di demolire l'Università statale
di qualità,
a vantaggio dei poteri forti accademici trasversali che
vogliono gestire in
maniera privatistica le risorse pubbliche per
l'Università e la Ricerca.
Con
la cancellazione dell'Università statale si distrugge la principale
risorsa
del nostro Paese e si demolisce uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia.
Per
difendere l'Università statale riteniamo necessario anche che,
coerentemente
con le posizioni da loro assunte contro il DDL, i Rettori e i
Presidi si dimettano.
La
mobilitazione del mondo universitario deve contestualmente proporsi
l'obiettivo
dell'emanazione urgente di tre provvedimenti:
a) il bando nei prossimi anni
di almeno 20.000 posti in ruolo nella fascia
di ingresso alla docenza per dare
sbocco agli attuali precari e per
'prevenire' il prossimo pensionamento di
circa la metà degli attuali docenti;
b) la trasformazione del ruolo
dei ricercatori in terza fascia di
professore per il reclutamento nella docenza;
c)
la netta distinzione tra reclutamento e avanzamento nella carriera docente.
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Si ricorda che gli emendamenti del Relatore sostanzialmente prevedono:
1. messa
ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a partire dal 2013 (comma
2 bis, art.
3 del testo del DDL con gli emendamenti del Relatore);
2. cancellazione del
comma 11, art. 4 che attribuiva 'a tutti' il titolo di
"professore aggregato";
3.
possibilità per gli attuali ricercatori "che hanno svolto tre anni
di
insegnamento" di tenere, a domanda, corsi e moduli (comma 3 bis, art.
4);
4. attribuzione ai ricercatori del "titolo di professore aggregato
per il
periodo di durata degli stessi corsi e moduli." (comma 3 bis, art.
4);
5. conferimento di incarichi pluriennali anche gratuiti (comma 3, art.
4);
6. durata fino a tre anni dei contratti di ricercatore a termine,
rinnovabili
per una durata complessiva di sei anni (comma 6, art. 4);
7. possibilità
di "istituzione di una Autorità indipendente per la
valutazione
del sistema universitario" (comma 2, art. 2).
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Ripetiamo che, alla luce degli emendamenti del Relatore al DDL
approvato dalla
Camera, si possono evidenziare le caratteristiche del
provvedimento che si
vorrebbe fare approvare a settembre:
1. si va nella direzione dell'abolizione
dello stato giuridico nazionale
dei docenti. Infatti si prevede che i singoli
Atenei disciplinino "con
propri regolamenti" le procedure per il
reclutamento dei professori e, al
momento della chiamata, stabiliscano "il
trattamento economico iniziale"
(comma 1, art. 4). Per la prima volta
le modalità di reclutamento in ruolo
saranno differenziate ateneo per
ateneo e la retribuzione sarà
'personalizzata' per ogni singolo professore;
2.
si introduce l'"idoneità scientifica nazionale", una sorta di
'libera
docenza' a numero chiuso (lettera a del comma 1, art. 3), prerequisito
per
partecipare all'ulteriore "valutazione comparativa" per il reclutamento
vero
e proprio nei ruoli di professore ordinario e di professore associato
(comma
1, art. 4);
3. si reintroducono i "professori incaricati", anche
non retribuiti, senza
limiti di tempo (comma 3, art. 4);
4. si introduce
la figura del professore ordinario a termine in
convenzione, anche privo di
idoneità scientifica nazionale. Quest'ultimo
può anche diventare
direttore di dipartimento e presidente di CCS (comma 4,
art. 4);
5. non
si elimina l'attuale giungla di oltre 50.000 precari (compresi
assegnisti e
borsisti) e si aggiunge la figura del "contrattista di diritto
privato"
di durata fino a tre anni, rinnovabile per complessivi sei anni
(comma 6, art.
4). In tal modo si ha un periodo medio di precariato di
oltre 9 anni (assegno
più contratto) dopo i 3 anni di dottorato;
6. il bando di nuovi posti
di professore è sospeso fino all'emanazione dei
decreti delegati (commi
1 e 2, art. 3);
7. l'attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento
a partire dal
2013 (comma 2 bis, art. 3), con la 'spinta' a preferire da subito,
rispetto
ai posti in ruolo, il bando dei contratti di ricercatore a tempo
determinato,
per i quali "sono previsti appositi incentivi" (comma 6, art. 4);
8.
per gli attuali ricercatori che abbiano già svolto almeno tre anni di
insegnamento
e per i nuovi ricercatori è previsto il titolo di "professore
aggregato"
solo per il periodo dell'insegnamento (comma 3 bis, art. 4). Una
non-novità,
dato che già tanti anni fa il Consiglio di Stato ha chiarito
che durante
l'insegnamento si ha il titolo di "professore"
9. si ipotizza la
costituzione di un'"Autorità indipendente" per valutare
il
Sistema nazionale delle Università, proprio nel momento in cui si sta
facendo
approvare la controriforma del CUN con la quale si priverebbe per
sempre il
Sistema di un Organismo nazionale di autogoverno, rappresentativo
dell'intero
mondo universitario. Un Organismo democratico, non corporativo
e non parcellizzato,
capace di difendere il Sistema dai poteri forti
trasversali accademico-politici
di cui l'Autorità 'indipendente' potrebbe
diventare strumento.
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E' evidente che nel DDL che si vorrebbe fare approvare nessuna delle
richieste
emerse dalla protesta del mondo universitario e avanzate dalle
Organizzazioni
unitarie della docenza è stata accolta:
1. si continua a non distinguere
il reclutamento (che riteniamo dovrebbe
svolgersi attraverso concorsi veramente
nazionali) dall'avanzamento nella
carriera docente (con idoneità nazionali
a numero aperto), mantenendo così
la cooptazione personale e l'attuale
mercato dei finti concorsi (per
l'avanzamento di carriera), che rimarranno
comunque locali finché sarà dato
alla Facoltà il potere
di scegliere se e chi chiamare (questo potere è
attualmente difeso da
TUTTI i Gruppi parlamentari). La sovrapposizione tra
reclutamento e avanzamento
nella carriera docente rappresenta peraltro il
principale ostacolo ad una valutazione
non finalizzata al controllo
gerarchico;
2. con l'introduzione dei ricercatori
a tempo determinato si aumenta
mediamente di altri sei anni il già intollerabile
periodo di precariato.
Tale periodo di precariato potrà proseguire senza
limiti come professore
incaricato, figura che non ha obbligo di ricerca;
3.
non si trasforma il ruolo dei ricercatori in terza fascia permanente
di professore,
non riconoscendo così agli attuali ricercatori il ruolo
docente effettivamente
svolto. Anzi ai ricercatori, con il comma 15
dell'art. 4, si tolgono le mansioni
docenti riconosciute con l'art. 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341. Questo
articolo, che si vuole
abrogare, prevede, tra l'altro, che i ricercatori "possono
essere
componenti delle commissioni di esame di profitto" e "relatori
di tesi di
laurea."
2 agosto
2005
Nota. Per il testo del DDL e degli
emendamenti e per i resoconti della
discussione al Senato:
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/23057.htm