E le condizioni accademico-politiche sembrano
esserci tutte: appelli per "dare voce all'Università" (ovvero
per zittirla per sempre), Fondazioni-lobbies che aggregano trasversalmente i soliti
accademici 'eccellenti' che hanno sempre dettato legge sull'Università,
campagne stampa per disinformare l'opinione pubblica, convergenza in Parlamento
tra Maggioranza e i due più consistenti Gruppi dell'Opposizione (DS e Margherita)
su punti nodali del DDL. Il risultato è un DDL che, come è uscito
dalla Commissione Cultura l'1 giugno 2005 (per il testo v. nota 3), ha perso molto
del suo aspetto abborracciato e disegna ora con chiarezza l'Università
del prossimo futuro. Quanto si vuole al più presto fare approvare sembra
sempre più qualcosa di concordato e deciso trasversalmente da tempo e che
ha come obiettivo ultimo lo smantellamento del Sistema nazionale delle Università
statali:
abolizione dello stato giuridico nazionale di tutti i docenti universitari
e
abolizione del valore legale del titolo di studio.
In questa prospettiva risultano
meno strampalate le dichiarazioni del
Viceministro nella seduta della Commissione
dell'1 giugno che ha più volte sostenuto che "i ruoli dei professori
e dei ricercatori sono stati (già,
ndr) soppressi". E in effetti
in questa direzione vanno decisamente le
norme che prevedono la disciplina
da parte dei singoli Atenei delle
procedure per il reclutamento dei professori
(comma 1, art. 5) e dei
"ricercatori a tempo indeterminato" (comma
6, art. 5): per la prima volta
le modalità di reclutamento in ruolo
saranno differenziate ateneo per ateneo.
Alla luce di queste considerazioni
risultano tutt'altro che disorganiche le
previsioni contenute nell'ultima versione
del DDL che, ripetiamo, prevede,
tra l'altro, un precariato che può
durare anche oltre sedici anni, con
un'età media d'ingresso in ruolo
di circa 45 anni. Infatti, nel DDL è
previsto che:
1. gli "assegni
di ricerca", che ora durano quattro anni, sono sostituiti
da "contratti
di ricerca e di insegnamento" della durata di sei anni, con
meno garanzie
e senza più un limite inferiore di retribuzione (comma 3,
art. 5 - norma
proposta da DS e Margherita) (nota 4);
2. ai precedenti contratti 'seguono'
quelli "di diritto privato a tempo
determinato" della durata di altri
sei anni (comma 5, art. 5);
3. a coloro che hanno svolto tutti e sei gli anni
di "contratto di diritto
privato" è consentito l'accesso alla
'nuova' figura, assolutamente
indeterminata, di "ricercatore a tempo indeterminato"
(comma 6, art. 5).
Una figura subalterna che sembra ripristinare l'iniziale
ruolo del
ricercatore trasformato da numerose leggi successive al 1980 in un
ruolo
pienamente docente. La 'nuova' figura di ricercatore costituirebbe lo
sbocco
in ruolo dopo sedici anni di precariato;
4. è introdotta l'"idoneità
scientifica nazionale", una sorta di 'libera
docenza' a numero chiuso
(lettera a del comma 1, art. 4), prerequisito per
partecipare all'ulteriore
"valutazione comparativa" per il reclutamento
vero e proprio nei
ruoli di professore ordinario e di professore associato
(comma 1, art. 5);
5.
l'attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento (comma 2, art. 4);
6.
per gli attuali ricercatori è previsto il titolo di "professore
aggregato".
Ai ricercatori con il titolo di "professore aggregato" è
possibile
imporre lo svolgimento di un corso (comma 11, art. 5) ed essi
sono obbligati
al tempo pieno (comma 8, art. 5 - norma approvata anche dai DS). Lo stesso titolo
è 'offerto', in pratica, anche a chiunque altro operi nell'Università.
L'Università
che si vuole imporre consentirà di accentrare ancor di più le
risorse
pubbliche in poche mani, mettendo la parola fine all'Università di
massa,
che in Italia rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo e per la stessa
democrazia del Paese. Tutto ciò in nome dell'eccellenza,
della concorrenza,
della flessibilità e dell'anziendalismo, 'valori'
ampiamente condivisi
dall'accademia che conta di destra e di sinistra.
8
giugno 2005
Nota 1. V. l'articolo "Per
i ricercatori 'posto fisso' con selezione
soltanto in sede locale" sul
Sole 24-ore del 7 giugno 2005, pag. 30:
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2005/06/34480654.pdf
Nota
2. V. documento dell'ANDU "DDL. Legge entro luglio":
http://www.bur.it/sezioni/sez_andu.php
giugno 2005
Nota 3. Per il testo del
DDL approvato l'1 giugno 2005 dalla Commissione
Cultura della Camera e che
verrà discusso e votato dall'Aula il 14-16
giugno 2005:
http://cnu.cineca.it/notizie05/ddl-4735-1giu05.pdf
(a partire da pag. 20)
Nota 4. Le Organizzazioni
unitarie della docenza chiedono invece contratti di durata massima di tre anni,
con le tutele e le garanzie del lavoro subordinato, un limite retributivo inferiore
stabilito nazionalmente, un numero di contratti rapportato agli sbocchi in ruolo
e la cancellazione
della giungla delle figure precarie