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  A.N.D.U.


Il mondo universitario (Collegi dei Presidi, Senati Accademici, Consigli di
Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti,
Organizzazioni unitarie della docenza) si è opposto al DDL Moratti
soprattutto perché, per aumentare il numero dei precari e il periodo di
precariato, metteva ad esaurimento il ruolo dei ricercatori. Contro la
messa ad esaurimento e per il riconoscimento della terza fascia come primo
livello del ruolo dei professori si è espressa anche la CRUI.
Il DDL, nella sua attuale versione, prevede invece un precariato che può
durare anche oltre sedici anni, con un'età media d'ingresso in ruolo di
circa 45 anni. Infatti, l'ultima versione del DDL, tra l'altro, prevede:
1. gli "assegni di ricerca" sono sostituiti da "contratti di ricerca e di
insegnamento" della durata di sei anni, con meno garanzie e senza più un
limite inferiore per la loro retribuzione (comma 3, art. 3 - norma proposta
da DS e Margherita) (v. nota);
2. ai precedenti contratti 'seguono' quelli "di diritto privato a tempo
determinato" della durata di altri sei anni (comma 6, art. 3);
3. a coloro che hanno svolto tutti e sei anni di "contratto di diritto
privato" è consentito l'accesso alla 'nuova' figura, assolutamente
indeterminata, di "ricercatore a tempo indeterminato" (comma 6-bis
dell'art. 3);
4. l'attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento (comma 2
dell'art. 2);
5. per gli attuali ricercatori è previsto il titolo di "professore
aggregato". Lo stesso titolo è 'offerto', in pratica, anche a chiunque
altro operi nell'Università. Ai "professori aggregati" è possibile imporre
lo svolgimento di un corso (comma 11 dell'art. 3) ed essi sono obbligati al
tempo pieno (comma 9 dell'art. 3 - norma approvata anche dai DS).
Nessun Gruppo parlamentare ha finora presentato emendamenti che accolgano
la richiesta principale delle Organizzazioni unitarie della docenza: netta
distinzione tra reclutamento (con concorsi) e avanzamento nella carriera
(con giudizi nazionali di idoneità non comparativi).

È ormai chiara la volontà della lobby accademica trasversale di completare
la demolizione dell'Università statale facendo approvare, in via
definitiva, il suo DDL entro luglio.
È perciò indispensabile riprendere l'iniziativa promovendo forme
d'agitazione più incisive, organizzando Assemblee negli Atenei e
manifestando davanti a Montecitorio il 14 giugno alle ore 11 in
concomitanza con l'inizio della discussione in Aula, come indicato dalle
Organizzazioni unitarie della docenza.

3 giugno 2005

Nota. Le Organizzazioni unitarie della docenza chiedono invece contratti di
durata massima di tre anni, con le tutele e le garanzie del lavoro
subordinato, un limite retributivo inferiore stabilito nazionalmente, un
numero di contratti rapportato agli sbocchi in ruolo e la cancellazione
della giungla delle figure precarie
===========
ALLEGATO

Stato giuridico dei docenti universitari (C. 4735 e abb.-A)
TESTO RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL 1 GIUGNO 2005.
QUESTO TESTO SARÀ DISCUSSO E VOTATO DALL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA IL 14-16
GIUGNO.
(Attenzione: il testo è stato 'ricostruito' dall'ANDU sulla base del
resoconto della seduta della Commissione e potrebbe contenere errori)

Art. 1. (Princìpi).
1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del
sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la
completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di
autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai
professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e
sulla metodologia degli insegnamenti.
2. Al finanziamento dell'università concorrono fondi pubblici e privati,
allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività,
utilità sociale e competitività.
3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema
universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, sentiti la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio
universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita
relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:
a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli
anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in
generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione
professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a
livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo
socio-economico del
Paese;
c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi
professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;
e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da
garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità
dell'offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo
collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché
la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione
dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e
studenti;
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e
stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire
la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l'efficacia della
didattica.
4. All'attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei
limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
ART. 1-bis. (Promozione al livello superiore e valutazioni) SOPPRESSO
ART. 1-ter. (Sistema di valutazione).
1. Le università sottopongono periodicamente i loro professori ad una
valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da
ciascun professore in base ai seguenti principi:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l'intensità e
la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello
nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità, la capacità
comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento
condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative
di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la
preparazione delle tesi di laurea specialistica e di dottorato di ricerca e
nell'avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, sono valutate la partecipazione
qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo
delle attività universitarie, nonché l'efficacia di azione nei compiti di
responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture
universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al
sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata
a professori universitari esperti del settore scientificodisciplinare e
alle autorità accademiche, secondo norme, procedure e criteri stabiliti in
appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed
emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione,
la progressione economica di carriera del professore interessato rimane
sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata
richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore
interessato è sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo.
ART. 1-quater. (Compiti e doveri dei professori).
1. I professori universitari hanno il compito istituzionale e l'obbligo di
svolgere funzioni di ricerca e di didattica nella propria università, con
piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle proprie ricerche
nonché, nel rispetto delle indicazioni di programmazione e di coordinamento
deliberate dai competenti organi di ateneo, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori
di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili
da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari,
attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei
propri obblighi istituzionali.
ART. 2. (Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori
universitari).
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il
reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata
alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti
legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce,
con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure
finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il
30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori
ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono
conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori
disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è
garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota
ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini
per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei
giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore
disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per
quinquennio;
2) le modalità, prevalentemente a sorteggio, e le procedure per la
formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e
imparzialità, ivi compresa la partecipazione, a condizioni di reciprocità,
di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il
limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato,
non conseguono l'idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono
suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per
le discipline marcatamente specialistiche;
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di
idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per
cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1),
ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15
anni, compreso il servizio prestato come professore associato non
confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini.
c-bis) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva
rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori
incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto
almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Una ulteriore quota dell'1 per cento è
riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla terza tornata di
giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati e non
valutati dalle commissioni esaminatrici;
c-ter) nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia dei
professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del
numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica
rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento
del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle
università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei
bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei
professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo
medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono
fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore
e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei,
e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento.
ART. 3. (Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei
ricercatori universitari).
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario
e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 9, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai
professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti
pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali
di durata almeno pari alla durata del rapporto.
2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non
superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato
mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati
all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di
pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università
italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è
attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo
parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla
osta alla nomina.
3. Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel
rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, possono
stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, denominati
"Contratti di ricerca e di insegnamento universitario", per l'espletamento
di funzioni didattiche e di ricerca presso le strutture dell'ateneo, con
studiosi italiani o stranieri, non dipendenti dall'università, in possesso
di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i contratti hanno durata al massimo triennale, sono rinnovabili al
massimo una volta e non danno ai titolari alcun diritto in relazione
all'accesso alla docenza universitaria di ruolo;
b) il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura
universitaria presso cui sono attivati, il 20 per cento del numero dei
docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del
rispetto dei requisiti minimi necessari per l'attivazione dei corsi di studio;
c) i regolamenti universitari disciplinano le procedure per la scelta dei
titolari dei contratti, assicurando la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti, garantendo comunque priorità ai
candidati che siano impegnati all'estero in attività didattiche e di
ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo e che
abbiano acquisito un'elevata qualificazione scientifica e professionale
riconosciuta in ambito internazionale;
d) il possesso del dottorato di ricerca, o di un diploma di
specializzazione, o di un master universitario di secondo livello, o
l'essere stato titolare di assegno di ricerca costituisce titolo
preferenziale nella scelta dei titolari dei contratti;
e) il trattamento economico dei contratti è determinato da ciascuna
università nei limiti delle compatibilità di bilancio;
f) la partecipazione dei titolari dei contratti agli organi collegiali
universitari è determinata nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo;
g) i contratti di ricerca e di insegnamento universitario sostituiscono a
tutti gli effetti gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ne utilizzano le relative risorse
finanziarie.
5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o
con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico
dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle
medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status
giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le
università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato
tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con
soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e
chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori
di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque
una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure
stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e
possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di sei anni,
escluso il dottorato di ricerca. Il trattamento economico di tali
contratti, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori
confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle
compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o
del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce
titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente
comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei
concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
6-bis. Per l'accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è
richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al
comma 6 per il periodo massimo di sei anni ivi previsto. L'accesso avviene
a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con
propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale.
8. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è
titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei
titoli.
9. L'attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a
tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si
applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il
regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il
regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La
scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita
richiesta da presentare al rettore dell'ateneo di appartenenza almeno sei
mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro 60 giorni
dalla comunicazione, accerta la compatibilità della richiesta con il
rispetto dell'obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli
impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il
perseguimento dei fini istituzionali dell'università e l'assenza di
ulteriori profili di nocumento economico o dal prestigio dell'università
medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi
derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del
Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto, nonché lo
speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per lo svolgimento delle
medesime attività. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di
ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di
dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori
universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.
10. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni
della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo
è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il
settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori
11. I professori di materie cliniche attualmente in servizio esercitano le
proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di
insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
12. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici
laureati, nonché ai professori incaricati stabilizzati è attribuito, a
domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza.
Ai soggetti in possesso della qualifica di "elevata professionalità"e ai
laureati dell'area tecnico-scientifica e socioassistenziale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a
domanda, lo stesso titolo, previa positiva valutazione, da parte di una
apposita commissione presieduta da un membro esterno e composta
pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla
facoltà di appartenenza, dell'attività scientifica o didattica svolta
opportunamente documentata. I professori aggregati hanno la responsabilità
di corsi e moduli curriculari loro affidati, ai sensi della citata legge n.
341 del 1990, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai
competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti
di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è
attribuito per il periodo di durata dell'incarico ai titolari di incarichi
di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonché ai
sensi dell'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni.
13. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del
ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con
possibilità di opzione per il regime di cui al comma 9 della nuova
disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.
14. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui
al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono
collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali,
ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né
contributi previdenziali.
14-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari
esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche
modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore
ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti
gli incarichi di cui al comma 3.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all'articolo 2 sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio
1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme incompatibili con le sue disposizioni.
ART. 4. (Norme procedurali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi
dei decreti legislativi deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli
stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
ART. 5. (Copertura finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4,
dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.