Tale
progetto prevede anche l'"Istituzione dell'Autorità per la valutazione
del
sistema delle università e della ricerca", di cui in un disegno di
legge
sono specificati la composizione (5 membri), i compiti e i poteri
(nota 2).
La
composizione dell'Autorità (art. 4 del DDL) dovrebbe assicurare che essa
operi "in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
(comma 2, art. 3).
All'A. lo Stato delegherebbe i compiti di "valutazione
esterna della
qualità", di "indirizzo, coordinamento e vigilanza
delle attività di
valutazione interna" e di "valutazione"
"dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione" (comma
3, art. 3).
L'A. ripartirebbe il 2% del fondo ordinario (nota 3) per il "finanziamento
diretto
di attività di ricerca nonché di alta formazione" (comma 5,
art. 3).
Inoltre "i corsi di studio universitari", di cui l'A. stabilirebbe
i
requisiti minimi, sarebbero accreditati da "enti pubblici o privati
indipendenti"
inseriti in un albo gestito dall'A. stessa (comma 3, art. 8).
Secondo il DDL
dei DS, l'A. "determina le procedure, le metodologie ed i
tempi operativi
per la valutazione periodica dell'attività di ricerca
svolta dai SINGOLI
professori e ricercatori universitari" "con la
partecipazione (non
la decisione, ndr) di commissioni nazionali espresse
dalle relative comunità
scientifico-disciplinari, prevedendo indicatori
differenziati specifici per
ciascuna area, nonché il coordinamento e la
vigilanza sull'attività
delle commissioni nazionali." (comma 5, art. 7).
All'A. spetterebbe anche
"l'indirizzo e la vigilanza" sulla "valutazione
periodica delle
attività svolte da ciascun professore o ricercatore
universitario"
(comma 6, art. 7). Tale valutazione sarebbe svolta
dall'Ateneo "ogni quattro
anni". "Nel caso di giudizio negativo, la
progressione economica
di carriera del docente interessato rimane sospesa fino alla successiva valutazione.
Nel caso di due successivi giudizi negativi, l'interessato è trasferito
ad altra amministrazione pubblica
ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste
dalla legge in termini di
anzianità contributiva e anagrafica, collocato
a riposo. Avverso al
giudizio negativo è ammesso il ricorso all'Autorità,
la quale può
confermare il giudizio dell'ateneo ovvero chiederne motivatamente
il
riesame" (comma 4, art. 14).
Con
il loro progetto i DS, i quali rifiutano l'idea stessa di un Organismo
nazionale
di autogoverno del Sistema delle Università che ne difenda
l'autonomia
dai poteri forti accademico-politici, si propongono di
regolare-controllare
l'autonomia (?) degli Atenei. Con questo progetto si
realizzerebbe di fatto
il commissariamento dell'Università per mezzo di una Autorità che
difficilmente potrebbe rimanere impermeabile a tali poteri, i quali hanno ampiamente
e continuamente condizionato pesantemente le scelte ministeriali e parlamentari
e controllato la stampa. All'Autorità verrebbero di fatto attribuiti anche
compiti propri del Ministero, impedendo così l'individuazione della responsabilità
politica delle scelte. Con questa sorta di esternalizzazione dell'autonomia dell'Università,
si concentrerebbe in poche mani l'immenso potere di gestione della politica e
delle risorse nazionali per le Università.
Nelle stesse mani si accentrerebbe
di fatto anche la gestione delle
carriere dei singoli docenti, il cui ruolo
verrebbe precarizzato rendendo
periodicamente possibile la loro espulsione
dall'Università. In tal modo si
accrescerebbe a dismisura il controllo
anche umano sul singolo docente che dipenderebbe passo-passo dal 'maestro' che
lo ha reclutato.
Si tratta dunque di un progetto che porterebbe all'asservimento
dell'Università
ai poteri forti dell'accademia.
Questo progetto è contrario al dettato
costituzionale che garantisce
l'autonomia dell'Università e non può
essere accettato da chi si è battuto
contro il DDL Moratti e a favore
di una Università nazionale e statale,
democratica e realmente autonoma.
Tutto ciò può essere assicurato solo
dall'esistenza di un Organo
nazionale di rappresentanza e di autogoverno,
direttamente eletto da tutte
le componenti universitarie.
=== Ripetiamo
che è INDISPENSABILE e URGENTE abrogare il DDL Moratti e approvare tre
provvedimenti che prevedano:
1. il bando nei prossimi anni di almeno 20.000
nuovi posti in ruolo nella
terza fascia per i giovani docenti, per dare uno
sbocco agli attuali oltre
50.000 docenti precari e per 'prevenire' il prossimo
pensionamento di oltre
metà degli attuali professori e ricercatori;
2.
la trasformazione del ruolo dei ricercatori in terza fascia dei
professori,
con l'espressa previsione della loro partecipazione ai Consigli
di facoltà;
3.
la fine dell'attuale mercato dei concorsi, distinguendo nettamente tra
il reclutamento
(con concorsi nazionali prevalentemente nella terza fascia)
e l'avanzamento
di carriera (giudizi nazionali individuali, con pieno e
immediato riconoscimento
della nuova qualifica, senza l'ulteriore chiamata
della Facoltà dove
il docente continua a lavorare), prevedendo uno
specifico budget nazionale
per i connessi incrementi stipendiali. È
indispensabile che a tutti
i livelli le commissioni giudicatrici nazionali
siano composte solo da professori
ordinari sorteggiati.
Questa riforma del reclutamento e della carriera dei
docenti è la
pre-condizione per introdurre una valutazione della loro
attività che non
si traduca in un ulteriore strumento di controllo gerarchico.
2
febbraio 2006
Nota 1. V. "Oltre
al programma ci vuole un progetto", su Europa del
26.1.06, pag. 5:
www.crui.it
poi, sulla colonna di sinistra, cliccare su "Rassegna stampa",
quindi,
sulla colonna di sinistra, cliccare su 26 del mese di gennaio
Nota
2. Per il testo del disegno di legge dei DS "Istituzione dell'Autorità
per
la valutazione del sistema delle università e della ricerca":
http://cnu.cineca.it/nazionale06/modica_24_01.doc
Nota
3. "Il 2% del fondo ordinario" equivale a circa il 20% della parte del
fondo
non 'vincolata' al pagamento degli stipendi.
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