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   12 gennaio 2009


A nulla sono servite le indicazioni ragionevoli e meditate che abbiamo proposto per rendere accettabile il testo del DDL 1966, in attesa dei provvedimenti legislativi quadro previsti dalle linee guida: il Governo, come era prevedibile vista la completa interruzione di consultazioni con le Associazioni rappresentative della docenza universitaria dopo la approvazione dello sconvolgente testo del DDL 1197 licenziato dal Senato e l´approssimarsi della decadenza del DL 180, ha posto la fiducia alla Camera sul DDL n. 1966. Fatte salve alcune disposizioni
saggiamente introdotte a variazione della L. 133/08, le sconcertanti determinazioni aggiunte dal Senato in esso contenute, particolarmente
vessatorie per il personale dell´Università, diverranno legge dello Stato. Non può che constatarsi come le azioni governative di sanatoria del Sistema Universitario Nazionale siano caratterizzate da un indiscriminato
accanimento nei riguardi della docenza, non più giovane in particolare, inteso come panacea per la risoluzione dei problemi del sistema. Una
pessima legge che si aggiungerà alle stantie o mal applicate leggi che stanno distruggendo il Sistema Universitario Nazionale. Abbozzati i primi meccanismi meritocratici di intervento sul Sistema Universitario Nazionale, Governo e Parlamento hanno anticipato in modo estemporaneo e disorganico tipologie di disposizioni che si sarebbero dovute considerare nei provvedimenti legislativi previsti dalle linee guida. Il perpetuarsi di tale interventismo settoriale e parziale non farà che introdurre nuove disfunzioni, confusione legislativa, deterioramento del sistema, avvilimento nel corpo docente che più ha a cuore l´Università ed a cui ha dedicato la propria vita. Inutilmente il CIPUR, per evitare evenienze di tale tipo, ha indicato la necessità di pervenire, individuate le condizioni al contorno e le criticità da risolvere, a nuovi modelli coerenti in sé, da successivamente raccordarsi con cura all´esistente. Deludente che ciò venga grossolanamente attuato da una maggioranza che aveva introdotto la L. 230/05, esempio di correttezza a proposito delle modalità applicative delle sue determinazioni: quanto previsto entrava in vigore per i reclutati successivamente alla sua entrata in vigore o per chi, come esplicitamente previsto, esercitava opzione per il suo regime. Con l´attuale provvedimento siamo agli antipodi: gli indiscriminati e vessatori interventi sulla docenza meno giovane continuano, sulla falsa riga dell´intervento mussiano sul fuori ruolo, e vanno incivilmente a drasticamente cambiare le regole che stanno alla base del rapporto fra lo Stato ed i suoi operatori da tempo in servizio, ignorando seri criteri di stima della professionalità e disgregando leciti progetti di vita delle persone. Basti pensare che un professore associato entrato con una prospettiva di attività feconda quantomeno fino al 70.mo di età (evenienza riconfermata dalla L. 230/05), si ritrova - a meno di opzione per il regime previsto dalla legge citata - ad essere posto in quiescenza a 65 anni (mentre si ventila di portare a 65 anni anche il pensionamento delle lavoratrici!) e che si attua il prepensionamento dei professori aggregati con 40 anni di contributi versati in parte a proprio carico e prima del 65.mo anno di età, in contrasto con la L. 382/80 e la L. 230/05. La docenza, che ha già subito l´eliminazione ingiusta del fuori ruolo a chi spettava e la vanificazione del previsto +2, due "scippi", di rilevanti rimborsi ed aggiustamenti di carriera dovuti a seguito di sentenze del C. di S., legittimati da interpretazioni autentiche di maggioranze di centrosinistra prima e centrodestra poi, l´abbattimento degli adeguamenti stipendiali e il congelamento di uno scatto stipendiale, subisce ora il dimezzamento dello scatto biennale in assenza di pubblicazioni
nell´ultimo biennio. Quest´ultima risoluzione si rifà ad elementi del tutto estranei alla attuale retribuzione, regolata da esplicite norme che la
collegano ai soli carichi didattici ed istituzionali con un preciso impegno orario. La tipologia del provvedimento, necessario in una progressione di carriera opportunamente riconfigurata, in quella vigente è in particolare
vessatoria per i docenti che hanno dedicato una vita alla Università e CHE CONTINUANO A SOSTENERLA ,OLTRE CHE CON LA RICERCA, MEDIANTE MASSICCI IMPEGNI DIDATTICI O ISTITUZIONALI. Non resta che invitare nuovamente i Colleghi ad una reazione di efficacia certa e del
tutto legittima, da tempo loro indicata dal CIPUR: OGNI DOCENTE SI LIMITI A SVOLGERE CORSI DI INSEGNAMENTO NEI TERMINI ORARI PREVISTI DALLA LEGGE (circa 70 o, in regime della Legge 230/05, 120 ore frontali).

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione