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A nulla sono servite le indicazioni ragionevoli e meditate che
abbiamo proposto per rendere accettabile il testo del DDL 1966,
in attesa dei provvedimenti legislativi quadro previsti dalle
linee guida: il Governo, come era prevedibile vista la completa
interruzione di consultazioni con le Associazioni rappresentative
della docenza universitaria dopo la approvazione dello sconvolgente
testo del DDL 1197 licenziato dal Senato e l´approssimarsi
della decadenza del DL 180, ha posto la fiducia alla Camera
sul DDL n. 1966. Fatte salve alcune disposizioni
saggiamente introdotte a variazione della L. 133/08, le sconcertanti
determinazioni aggiunte dal Senato in esso contenute, particolarmente
vessatorie per il personale dell´Università, diverranno
legge dello Stato. Non può che constatarsi come le azioni
governative di sanatoria del Sistema Universitario Nazionale
siano caratterizzate da un indiscriminato
accanimento nei riguardi della docenza, non più giovane
in particolare, inteso come panacea per la risoluzione dei problemi
del sistema. Una
pessima legge che si aggiungerà alle stantie o mal applicate
leggi che stanno distruggendo il Sistema Universitario Nazionale.
Abbozzati i primi meccanismi meritocratici di intervento sul
Sistema Universitario Nazionale, Governo e Parlamento hanno
anticipato in modo estemporaneo e disorganico tipologie di disposizioni
che si sarebbero dovute considerare nei provvedimenti legislativi
previsti dalle linee guida. Il perpetuarsi di tale interventismo
settoriale e parziale non farà che introdurre nuove disfunzioni,
confusione legislativa, deterioramento del sistema, avvilimento
nel corpo docente che più ha a cuore l´Università
ed a cui ha dedicato la propria vita. Inutilmente il CIPUR,
per evitare evenienze di tale tipo, ha indicato la necessità
di pervenire, individuate le condizioni al contorno e le criticità
da risolvere, a nuovi modelli coerenti in sé, da successivamente
raccordarsi con cura all´esistente. Deludente che ciò
venga grossolanamente attuato da una maggioranza che aveva introdotto
la L. 230/05, esempio di correttezza a proposito delle modalità
applicative delle sue determinazioni: quanto previsto entrava
in vigore per i reclutati successivamente alla sua entrata in
vigore o per chi, come esplicitamente previsto, esercitava opzione
per il suo regime. Con l´attuale provvedimento siamo agli
antipodi: gli indiscriminati e vessatori interventi sulla docenza
meno giovane continuano, sulla falsa riga dell´intervento
mussiano sul fuori ruolo, e vanno incivilmente a drasticamente
cambiare le regole che stanno alla base del rapporto fra lo
Stato ed i suoi operatori da tempo in servizio, ignorando seri
criteri di stima della professionalità e disgregando
leciti progetti di vita delle persone. Basti pensare che un
professore associato entrato con una prospettiva di attività
feconda quantomeno fino al 70.mo di età (evenienza riconfermata
dalla L. 230/05), si ritrova - a meno di opzione per il regime
previsto dalla legge citata - ad essere posto in quiescenza
a 65 anni (mentre si ventila di portare a 65 anni anche il pensionamento
delle lavoratrici!) e che si attua il prepensionamento dei professori
aggregati con 40 anni di contributi versati in parte a proprio
carico e prima del 65.mo anno di età, in contrasto con
la L. 382/80 e la L. 230/05. La docenza, che ha già subito
l´eliminazione ingiusta del fuori ruolo a chi spettava
e la vanificazione del previsto +2, due "scippi",
di rilevanti rimborsi ed aggiustamenti di carriera dovuti a
seguito di sentenze del C. di S., legittimati da interpretazioni
autentiche di maggioranze di centrosinistra prima e centrodestra
poi, l´abbattimento degli adeguamenti stipendiali e il
congelamento di uno scatto stipendiale, subisce ora il dimezzamento
dello scatto biennale in assenza di pubblicazioni
nell´ultimo biennio. Quest´ultima risoluzione si
rifà ad elementi del tutto estranei alla attuale retribuzione,
regolata da esplicite norme che la
collegano ai soli carichi didattici ed istituzionali con un
preciso impegno orario. La tipologia del provvedimento, necessario
in una progressione di carriera opportunamente riconfigurata,
in quella vigente è in particolare
vessatoria per i docenti che hanno dedicato una vita alla Università
e CHE CONTINUANO A SOSTENERLA ,OLTRE CHE CON LA RICERCA, MEDIANTE
MASSICCI IMPEGNI DIDATTICI O ISTITUZIONALI. Non resta che invitare
nuovamente i Colleghi ad una reazione di efficacia certa e del
tutto legittima, da tempo loro indicata dal CIPUR: OGNI DOCENTE
SI LIMITI A SVOLGERE CORSI DI INSEGNAMENTO NEI TERMINI ORARI
PREVISTI DALLA LEGGE (circa 70 o, in regime della Legge 230/05,
120 ore frontali).
Il Presidente
Nazionale
Prof. Vittorio Mangione
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