(...la parte iniziale di questo articolo e'
pubblicata nella homepage del BUR dell'11/05/2001)
Lo Stato, attraverso l'istituto centrale per il
catalogo e la documentazione (ICCD) - organo del ministero per i beni culturali - cura la
definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire
nelle attivita' di catalogazione. L'ICCD, inoltre, 'realizza il sistema informativo del
catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici,
storici e demoantropologici''.
Le regioni da parte loro 'costituiscono sistemi
informativi regionali che sono in comunicazione con il sistema informativo del catalogo
generale'. Poiche' la catalogazione costituisce 'lo strumento basilare per il corretto ed
efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio', Stato e regioni
convengono sulla necessita' di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle
attivita' di catalogazione. |
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Presso ogni regione viene costituito un sistema informativo per le esigenze dei
soggetti istituzioni che vi concorrono. Le regioni possono anche concorrere alle attivita'
di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalita' da concordare con la Conferenza
Episcopale italiana (C.E.I.).
L'Accordo prevede la costituzione di una
commissione tecnica paritetica nazionale, che si riunisce almeno due volte l'anno e che
provvede, tre l'altro, a promuovere e verificare le comuni attivita' per la definizione
degli standard e delle metodologie della catalogazione; a definire le modalita' di
gestione dei diritti d'autore; e ad esaminare ogni altra tematica di carattere generale
inerente alla catalogazione. Il testo del provvedimento che reca l'Accordo e' stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n.90) ed e' quindi entrato in vigore. |